diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2301 del 08/07/1972 (Rv. 359654 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - COSA PRESUNTA COMUNE AL SERVIZIO ESCLUSIVO DI PROPRIETA INDIVIDUALE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PERSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359654-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - COSA PRESUNTA COMUNE AL SERVIZIO ESCLUSIVO DI PROPRIETA INDIVIDUALE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PERSISTENZA - ESCLUSIONE.*

Nel regime condominiale, se la cosa presunta comune ai sensi dell'art 1117 cod civ non e strutturalmente destinata all'uso comune, ma serve in modo esclusivo all'uso ed al godimento soltanto di una parte dell'immobile che Forma oggetto di autonomo diritto di proprieta, la destinazione particolare della cosa vince la presunzione di comunione alla pari del titolo contrario. (V 898'68, mass n 333236; 147'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)