Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 16/05/1968 (Rv. 333236 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - ESTRANEITA AL RAPPORTO GIURIDICO DEDOTTO IN GIUDIZIO - QUESTIONE ATTINENTE ALLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ESCLUSIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - ESTRANEITA AL RAPPORTO GIURIDICO DEDOTTO IN GIUDIZIO - QUESTIONE ATTINENTE ALLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ESCLUSIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Colui il quale assume la sua estraneita al rapporto giuridico dedotto in giudizio, e, correlativamente, la carenza di una sua titolarita dei diritti ed obblighi da questo originati non propone una questione di legittimazione passiva, e pertanto la Corte di Cassazione non puo portare il suo esame sui temi di merito proposti per sostenere l'assunto. (Conf. Alla sent. N. 2402-66, massima n. 324648).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)