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Sez. 1, Sentenza n. 766 del 23/02/1993 Cc. (dep. 14/04/1993) Rv. 193661 - 01

Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Stato di flagranza | Quasi flagranza - Sorpresa di taluno con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima - Significato dell'espressione "immediatamente prima" - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/193661-01

Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Stato di flagranza

L'art. 382 comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., nel prevedere che si consideri in stato di flagranza (cosiddetta "quasi flagranza") chi venga "sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" postula, a differenza dell'art. 237 del codice abrogato (il quale, nel dettare analoga previsione, adoperava però, in luogo dell'attuale termine "immediatamente" l'espressione "poco prima"), che sia riscontrabile una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso, come è reso manifesto dal senso proprio dell'avverbio utilizzato, che contiene in sè l'idea del susseguirsi degli eventi senza alcun intervallo. (Nella specie, in applicazione di tali principii, la Corte ha escluso che potesse ravvisarsi lo stato di quasi flagranza in un caso in cui l'arresto aveva avuto luogo, a seguito di ricerche, circa nove ore dopo la commissione del fatto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 382 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)