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Sez. 1, Sentenza n. 17525 del 19/11/2003 (Rv. 568280 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Difetto di rappresentanza della persona giuridica appellante - Eccezione relativa - Mancata proposizione nell'appello incidentale o nella comparsa di costituzione e risposta - Preclusione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568280-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM

La mancata proposizione, per il tramite di appello incidentale ovvero nella comparsa di costituzione e risposta, dell'eccezione relativa al difetto di rappresentanza della persona giuridica appellante, non determina alcuna tardività, atteso che l'accertamento della legittimazione processuale può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite della formazione sul punto della cosa giudicata. (Nella specie l'eccezione venne sollevata dall'appellato nella seconda udienza innanzi alla corte d'appello, avendo egli in tale occasione avuto certezza della carenza di prove in ordine alla qualità di rappresentante allegata dal suo contraddittore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)