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Sez. L, Sentenza n. 8996 del 20/06/2002 (Rv. 555208 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Prova - Ordinarie preclusioni - Applicabilità - Esclusione - Accertamento - In ogni stato e grado - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555208-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM

Le ordinarie preclusioni istruttorie non operano ai fini dell'accertamento della legittimazione processuale, che può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite della formazione sul punto della cosa giudicata. L'accertamento della "legitimatio ad processum" può infatti essere compiuto anche d'ufficio e in sede di legittimità, non rilevando il momento del processo nel quale sia fornita la prova documentale della sua sussistenza, la quale può risultare anche da produzioni od acquisizioni avvenute in un successivo grado di giudizio. (Nella specie la S.C., sulla base dell'indicato principio, ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da società succeduta per incorporazione a quella presente in primo grado, benché solo nel corso del secondo grado fosse stata prodotta, senza previa autorizzazione, la documentazione relativa a tale evento e ai poteri del legale rappresentante della suddetta società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)