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Sez. 3, Sentenza n. 3537 del 10/06/1982 (Rv. 421518 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO - FURTO AD OPERA DI TERZI - CASO FORTUITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RAPINA - CASO FORTUITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421518-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO - FURTO AD OPERA DI TERZI - CASO FORTUITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RAPINA - CASO FORTUITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel contratto di trasporto, la sottrazione della cosa trasportata ad opera di terzi, può costituire caso fortuito, quale causa di esonero da responsabilità del vettore, solo se ricorra l'estremo della assoluta inevitabilità. Pertanto, attesa la particolare diligenza che è imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli, la sottrazione compiuta con violenza o minaccia intanto può rivestire gli estremi del caso fortuito in quanto le circostanze di tempo e di luogo in cui fu effettuata siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile. (Conf 3138/79, mass n 399496).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)