Sez. 1, Sentenza n. 6215 del 20/06/1990 (Rv. 467880 - 01)
TRIBUTI LOCALI - POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (ILOR) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI - TASSABILITÀ - CONDIZIONE - ATTIVITÀ RIENTRANTE FRA QUELLE EX ART. 2195 COD. CIV. - RILEVANZA - ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI - PRESUPPOSTO - STRUTTURA IMPRENDITORIALE - NECESSITÀ.*
TRIBUTI LOCALI - POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (ILOR) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI - TASSABILITÀ - CONDIZIONE - ATTIVITÀ RIENTRANTE FRA QUELLE EX ART. 2195 COD. CIV. - RILEVANZA - ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI - PRESUPPOSTO - STRUTTURA IMPRENDITORIALE - NECESSITÀ.*
In tema d'ILOR, nella disciplina previgente al testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, la sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, nella parte in cui non esclude i redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi d'impresa, comporta che i redditi di attività artigianale, alla stregua dei criteri fissati dall'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sono sempre tassabili, quando detta attività rientri fra quelle descritte dall'art. 2195 cod. civ., mentre, nel caso di prestazione di servizi, sono tassabili alla condizione che l'artigiano sia munito di struttura imprenditoriale, con organizzazione dei mezzi di produzione e/o del lavoro altrui.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST., DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)