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Sez. 1, Sentenza n. 10737 del 07/11/1990 (Rv. 469688 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DI ARTIGIANO - ASSIMILABILITÀ AI REDDITI DI IMPRESA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469688-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DI ARTIGIANO - ASSIMILABILITÀ AI REDDITI DI IMPRESA - CONDIZIONI.*

Per l'assimilabilità o meno dei redditi dell'artigiano ai redditi d'impresa, ai fini dell'applicabilità dell'ILOR ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980, occorre fare riferimento ai criteri desumibili dall'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597. Detti redditi, pertanto, sono sempre soggetti all'indicata imposta, quando l'artigiano produca beni, mentre, nel caso di servizi, la relativa tassazione postula l'esistenza di un'organizzazione imprenditoriale, che utilizzi mezzi di produzione e/o lavoro altrui. (V 3370/90, mass n 466800; (V 6163/90, mass n 467837; (V 6215/90, mass n 467880).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)