Sez. 2 - , Sentenza n. 3889 del 14/02/2017 (Rv. 643037 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO | Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Effetti - Demolizione ed ordine di riduzione in pristino - Domanda di riduzione in pristino - Compiti del giudice - Accertamento della violazione sotto ogni profilo - Obbligatorietà - Portata - Mancata specificazione nella domanda di tutte le conseguenze derivanti dalla violazione lamentata - Applicazione d'ufficio di tutte le sanzioni previste - Ultrapetizioni – Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO
In tema di distanze legali nelle costruzioni, il giudice, di fronte ad una domanda di riduzione in pristino di opere eseguite in contrasto con le prescrizioni vigenti, deve verificare la sussistenza delle lamentate violazioni sotto ogni profilo, alla stregua di criteri normativi identificabili ed applicabili d'ufficio, e, pertanto, non incorre nel vizio di ultrapetizione ove applichi integralmente la disciplina sanzionatoria delle violazioni accertate, ancorché la domanda non abbia fatto specifico riferimento a tutte le conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni predette
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)