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Sez. 2, Sentenza n. 3911 del 09/09/1989 (Rv. 463753 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - DOMANDA DI RIDUZIONE IN PRISTINO - COMPITI DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE SOTTO OGNI PROFILO - OBBLIGATORIETÀ - PORTATA - MANCATA SPECIFICAZIONE NELLA DOMANDA DI TUTTE LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE LAMENTATA - APPLICAZIONE D'UFFICIO DI TUTTE LE SANZIONI PREVISTE - ULTRAPETIZIONI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463753-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - DOMANDA DI RIDUZIONE IN PRISTINO - COMPITI DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE SOTTO OGNI PROFILO - OBBLIGATORIETÀ - PORTATA - MANCATA SPECIFICAZIONE NELLA DOMANDA DI TUTTE LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE LAMENTATA - APPLICAZIONE D'UFFICIO DI TUTTE LE SANZIONI PREVISTE - ULTRAPETIZIONI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

In tema di distanze legali nelle costruzioni, il giudice, di fronte ad una domanda di riduzione in pristino di opere eseguite in contrasto con le prescrizioni vigenti, deve verificare la sussistenza delle lamentate violazioni sotto ogni profilo, alla stregua di criteri normativi identificabili ed applicabili d'ufficio, e pertanto non incorre nel vizio di ultrapetizione ove applichi integralmente la disciplina sanzionatoria delle violazioni accertate, ancorché la domanda non abbia fatto specifico riferimento a tutte le conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni predette. (nella specie, la suprema Corte ha confermato l'impugnata sentenza, la quale, a fronte della domanda degli attori di demolizione del fabbricato eseguito in violazione delle distanze rispetto alla "loro proprietà", aveva condannato i convenuti a ristabilire le distanze non solo rispetto all'edificio degli attori ma anche rispetto al confine con il fondo dei medesimi). (V 6817/83, mass n 431496).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)