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Sez. U, Sentenza n. 4183 del 27/06/1981 (Rv. 414850 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE DINANZI ALL'AGO IN MATERIA DI INDENNITA DI BUONUSCITA IN FAVORE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO - SOPRAVVENIENZA DELL'ART 6 DELLA LEGGE N 75 DEL 1980 - CONSEGUENTE DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO ED ESTINZIONE DEI GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO LA RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA MEDESIMA CON L'INCLUSIONE DELLA TREDICESIMA - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI MERITO NELLA PARTE RELATIVA ALLA GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414850-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE DINANZI ALL'AGO IN MATERIA DI INDENNITA DI BUONUSCITA IN FAVORE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO - SOPRAVVENIENZA DELL'ART 6 DELLA LEGGE N 75 DEL 1980 - CONSEGUENTE DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO ED ESTINZIONE DEI GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO LA RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA MEDESIMA CON L'INCLUSIONE DELLA TREDICESIMA - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI MERITO NELLA PARTE RELATIVA ALLA GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA.*

Con riguardo alle controversie pendenti davanti al giudice ordinario, in materia d'indennita di buonuscita in favore del personale dello stato e delle sue aziende autonome, l'immediata applicabilita, anche in Sede di legittimita, delle sopravvenute norme di cui all'art 6 della legge 20 marzo 1980 n 75, circa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella suddetta materia (primo comma), nonche l'Estinzione dei giudizi aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennita medesima con l'inclusione della tredicesima mensilita (secondo comma), non trova ostacolo nell'eventuale mancata impugnazione della sentenza resa (in Sede di merito), nella parte in cui abbia affermato la giurisdizione, atteso che il difetto di giurisdizione, derivante da quello ius superveniens priva di potestas decidendi il giudice adito, prevalendo sulla preclusione conseguente a detto giudicato interno.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)