Sez. U, Sentenza n. 6290 del 23/11/1982 (Rv. 423953 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA - PRETESE INERENTI AL COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ ED ALLA RILIQUIDAZIONE PER RAGIONI DIVERSE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO E AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - DOMANDE DI RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA O DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - DEVOLUZIONE A QUEST'ULTIMO GIUDICE - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI PENDENTI - GIUDICATO ESPLICITO SULLA GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA - GIUDICATO IMPLICITO PER MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE SUL MERITO DELLA DOMANDA PRINCIPALE - APPLICABILITÀ DELLA PREDETTA LEGGE - PRECLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA - PRETESE INERENTI AL COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ ED ALLA RILIQUIDAZIONE PER RAGIONI DIVERSE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO E AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - DOMANDE DI RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA O DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - DEVOLUZIONE A QUEST'ULTIMO GIUDICE - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI PENDENTI - GIUDICATO ESPLICITO SULLA GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA - GIUDICATO IMPLICITO PER MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE SUL MERITO DELLA DOMANDA PRINCIPALE - APPLICABILITÀ DELLA PREDETTA LEGGE - PRECLUSIONE.*
Nelle controversie sulla Determinazione dell'indennità di buonuscita in favore dei dipendenti statali collocati a riposo, la sopravvenienza della legge 20 marzo 1980 n. 75 comporta, per le pretese inerenti al computo in detta Determinazione della tredicesima mensilità, l'Estinzione del procedimento, da dichiararsi d'ufficio con compensazione delle spese, a norma dell'art. 6 secondo comma, e per le pretese inerenti alla riliquidazione dell'indennità medesima per ragioni diverse, l'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del primo comma del citato art. 6. Tale Estinzione del procedimento e tale dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo si estendono anche alle domande di rivalutazione della somma dovuta, secondo la previsione dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., ovvero di corresponsione degli interessi corrispettivi per il ritardato pagamento, trattandosi di pretese che non investono diritti ulteriori o diversi, né comportano l'accertamento di un comportamento colposo dell'amministrazione, ma riguardano componenti od accessori del credito per indennità di buonuscita, mentre resta devoluta al giudice ordinario l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno, a norma dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., investendo questa un diritto distinto dal suddetto credito per indennità, conseguente ad un comportamento colposo del debitore. L'immediata applicabilità delle citate norme nei giudizi pendenti non trova ostacolo nel giudicato sulla giurisdizione, che si sia formato a seguito di statuizione in Sede di regolamento o di mancata impugnazione di pronuncia esplicita sulla giurisdizione, ma resta preclusa dal giudicato implicito sulla giurisdizione che derivi dalla mancata impugnazione della decisione sul merito della domanda principale (non anche dalla mancata impugnazione della decisione sulle indicate pretese accessorie, la quale segue le sorti della pronuncia sulla domanda principale, che ne costituisce il presupposto). (V 4624/81, mass nn 415335 e 415336; (V 4623/81, mass n 415334; (V 4183/81, mass nn 414850, 414851, 414852; (V 3767/81, mass n 414402).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 28/12/1970 num. 1079 art. 14, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)