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Sez. 1, Sentenza n. 108 del 14/01/1993 Cc. (dep. 17/03/1993) Rv. 193364 - 01

Giudice - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento | Inosservanza delle disposizioni che prevedono l'incompatibilità - Causa di nullità - Esclusione - Rilevanza come motivo di ricusazione.
Stato
decisa il 1993-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/193364-01

Giudice - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento

Attesa la mancata previsione di alcuna sanzione di nullità per il caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen. che prevedono i casi di incompatibilità del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento, e attesa, inoltre, la non riconducibilità di dette disposizioni a quelle attinenti le "condizioni di capacità del giudice", la cui violazione dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 lett. a) cod. proc. pen., deve concludersi che l'inosservanza delle disposizioni di cui al citato art. 34 cod. proc.pen. non può essere dedotta come motivo di nullità attraverso l'esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.. (Nella specie trattavasi di incompatibilità asseritamente derivante dalla partecipazione, in sede di rinvio, alla composizione del collegio giudicante di un tribunale di sorveglianza, degli stessi magistrati che avevano deliberato l'ordinanza annullata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)