Sez. U, Sentenza n. 2176 del 13/04/1981 (Rv. 412898 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - DEDUZIONE DI NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - DEDUZIONE DI NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITA.*
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio nazionale forense, e soggetto, in difetto di espressa previsione contraria, ai principi generali del codice del rito civile, ivi compreso quello della non deducibilita, per la prima volta in Sede di legittimita, di nuove questioni o temi di contestazione, che comportino la necessita di nuovi accertamenti o valutazioni di fatti. (Conf 1639/80, mass n 405233).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)