Sez. U, Sentenza n. 1639 del 12/03/1980 (Rv. 405233 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PRINCIPIO DELLA NON DEDUCIBILITA DI QUESTIONI NUOVE - APPLICABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PRINCIPIO DELLA NON DEDUCIBILITA DI QUESTIONI NUOVE - APPLICABILITA.*
Il principio della non deducibilita, per la prima volta in Sede di legittimita, di questioni o di temi di contestazione che comportino la necessita di nuovi accertamenti o di valutazione di fatti, desumibile dall'art 360 cod proc civ, trova applicazione anche con riguardo al ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio nazionale forense il quale e soggetto alle norme del rito civile, in difetto di diversa previsione contenuta nell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, di cui al RDL 27 novembre 1933 n 1578, o nelle Disposizioni integrative e di attuazione di cui al RD 22 gennaio 1934 n 37.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)