Sez. 6, Sentenza n. 1441 del 26/05/1990 Cc. (dep. 29/08/1990) Rv. 185207 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - IN GENERE - APPLICABILITÀ DELLE FORME PREVISTE DALL'ART. 127 COD. PROC. PEN. - INOSSERVANZA - NULLITÀ - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE DELL'ORDINANZA EMESSA ALL'ESITO DELL'UDIENZA, IVI COMPRESA QUELLA CHE DISPONE LA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE.*
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - IN GENERE - APPLICABILITÀ DELLE FORME PREVISTE DALL'ART. 127 COD. PROC. PEN. - INOSSERVANZA - NULLITÀ - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE DELL'ORDINANZA EMESSA ALL'ESITO DELL'UDIENZA, IVI COMPRESA QUELLA CHE DISPONE LA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE.*
Secondo il disposto dell'art. 409 nuovo cod. proc. pen., nel caso in cui non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal P.m., il G.i.P. è tenuto a fissare l'udienza in camera di consiglio - che va celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 stesso codice - all'esito della quale si prospettano tre alternative, poiché il giudice può accogliere la richiesta di archiviazione, o chiedere al P.m. di svolgere nuove indagini, ovvero, infine, disporre che lo stesso P.m. formuli l'imputazione nel termine di dieci giorni. L'inosservanza delle forme prescritte dal ricordato art. 127 comporta la nullità del provvedimento emesso al termine della udienza a mente del comma quinto di tale articolo; nullità deducibile con ricorso per Cassazione ai sensi del successivo comma settimo e dell'art. 606 comma primo lett. C). benché il comma sesto del predetto art. 409 preveda espressamente la ricorribilità per Cassazione della sola ordinanza di archiviazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127 comma quinto, tale norma non ha certo inteso escludere il ricorso per Cassazione avverso gli altri due tipi di provvedimenti adottabili nell'udienza camerale. Ne consegue che anche l'ordinanza con la quale è stata disposta la formulazione dell'imputazione è ricorribile per Cassazione nelle ipotesi di inosservanza delle regole del contraddittorio.*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)