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Sez. 5, Sentenza n. 32427 del 18/04/2018 Cc. (dep. 13/07/2018) Rv. 273578 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Ordinanza che dispone l'imputazione coatta - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273578-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.(Fattispecie in cui l'indagato aveva proposto ricorso avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ordinava la formulazione dell'imputazione, perchè non gli era stato notificato correttamente l'avviso della fissazione dell'udienza camerale conseguente all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)