Sez. 3, Sentenza n. 3054 del 15/09/1975 (Rv. 377144 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA - DETERMINAZIONE - LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA - DETERMINAZIONE - LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
Per determinare a posteriori la velocita di un veicolo, non esiste un procedimento, logico o tecnico, unico e tassativo, che debba essere necessariamente seguito, in Mancanza del quale la Determinazione debba ritenersi impossibile o arbitraria. Anche a proposito della velocita, vige la regola del libero convincimento del giudice, che puo scaturire da qualsiasi risultanza del processo, purche dotata di sufficiente valore probante e sottoposta a congruo vaglio critico, specialmente quando si tratti di valutare l'adeguatezza della velocita alle concrete contingenze di tempo, di luogo e di situazione. (V 1625/73, mass n 364485).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)