Sez. 3, Sentenza n. 1625 del 06/06/1973 (Rv. 364485 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA - DETERMINAZIONE IN SEDE GIUDIZIARIA - CRITERI - DESUMIBILITA DALLO SPAZIO D'INERZIA DOPO L'URTO CONTRO UN OSTACOLO - AMMISSIBILITA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA - DETERMINAZIONE IN SEDE GIUDIZIARIA - CRITERI - DESUMIBILITA DALLO SPAZIO D'INERZIA DOPO L'URTO CONTRO UN OSTACOLO - AMMISSIBILITA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Per determinare a posteriori la velocita di un veicolo non esiste un procedimento, logico o tecnico, unico e tassativo, che debba essere necessariamente seguito in Mancanza del quale la Determinazione debba ritenersi impossibile o arbitraria. Anche a proposito della velocita vige la regola del libero convincimento del giudice, che puo scaturire da qualsiasi risultanza del processo, purche dotata di sufficiente valore probante e sottoposta ad adeguato vaglio critico, specialmente quando non si tratta di esprimere la velocita in valori numerici assoluti, ma di valutarne l'adeguatezza in rapporto alle concrete contingenze di tempo, di luogo e di situazione. In questa prospettiva, un giudizio attendibile puo essere tratto anche dallo spazio per inerzia dopo l'urto contro un ostacolo; ed in Sede di legittimita e consentito sindacare soltanto la congruenza e correttezza della motivazione posta a base di quel giudizio, e non gia l'utilizzazione di un dato del quale non si puo ragionevolmente contestare, in assoluto o in astratto, il valore significativo.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)