Sez. 3, Sentenza n. 3565 del 28/10/1969 (Rv. 343754 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - INDEROGABILITA - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA PER MOTIVI DI CONNESSIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - INDEROGABILITA - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA PER MOTIVI DI CONNESSIONE - ESCLUSIONE.*
L'opposizione al decreto ingiuntivo si propone, a norma dell'art 645, comma primo, cod proc civ, davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Questa Competenza, fissata 'per relationem', ha carattere funzionale ed inderogabile e non puo, subire deroga per ragioni di connessione. Il criterio di inderogabilita opera non solo quando la situazione di connessione preesista all'emanazione del decreto ingiuntivo e alla proposizione dell'opposizione, ma anche quando insorga successivamente nel corso dello stesso giudizio di opposizione. (Conf. 520-68, massima n 331598).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)