Sez. 3, Sentenza n. 520 del 14/02/1968 (Rv. 331598 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE- IN GENERE - COMPETENZA - INDEROGABILITA - CONNESSIONE O CONTINENZA- IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE- IN GENERE - COMPETENZA - INDEROGABILITA - CONNESSIONE O CONTINENZA- IRRILEVANZA.*
L'opposizione al decreto ingiuntivo si propone, a norma dell'art.645 comma primo, cod. proc. civ., davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Questa Competenza, fissata per relationem, ha carattere funzionale ed inderogabile e non puo, quindi, subire deroga per ragioni di concessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici dell'art.40 cod.proc.civ., sia che si tratti delle speciali ipotesi di connessione, previste dagli artt. 34, 35 e 36 dello stesso codice. Il criterio di inderogabilita opera non solo quando la situazione di connessione preesista all'emanazione del decreto ingiuntivo e alla proposizione dell'opposizione, ma anche quando insorga successivamente nel corso dello stesso giudizio di opposizione. (Cfr. 1521-66, 978-66, 745-66). Conforme alla sentenza n. 1260-67, massima n. 327783.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)