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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 (Rv. 664120 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Riduzione del sindacato di legittimità al «minimo costituzionale» - Censura di insufficienza della motivazione - Inammissibilità - Vizi deducibili - Individuazione.
Stato
decisa il 2022-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664120-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Costituzione art. 111 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)