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Sez. U, Ordinanza n. 14995 del 29/05/2024 (Rv. 671387-01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Vizio deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento e condizioni. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671387-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI

Avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile se volto a dedurre vizi della motivazione nei limiti consentiti dalla formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, e, dunque, soltanto per censurarne l'inesistenza, la contraddittorietà o la mera apparenza, non essendo consentita al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o razionalità della motivazione stessa in ordine alle questioni di fatto, la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito.

Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)