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Sez. 6, Sentenza n. 29530 del 03/04/2003 Cc. (dep. 15/07/2003) Rv. 226203 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - AVOCAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE - IN GENERE | Proposta dopo la conclusione dell'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen. - Legittimità - Esclusione - Effetti - Ricorso per cassazione del P.G. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226203-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - AVOCAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE - IN GENERE

In tema di avocazione delle indagini preliminari, è inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale avverso l'ordinanza di archiviazione di un procedimento avocato successivamente all'udienza in camera di consiglio di cui all'art. 409, comma 2 cod. proc. pen., in quanto l'avocazione, anziché allo svolgimento di indagini, viene in tal caso ad esaurirsi nel mero potere di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)