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Sez. 6, Sentenza n. 24158 del 24/05/2001 Cc. (dep. 13/06/2001) Rv. 219365 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Decreto di archiviazione - Ricorso per cassazione del P.G. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219365-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip, nonostante la rituale opposizione della persona offesa dal reato ed in assenza del duplice presupposto della inammissibilità dell'opposizione stessa e della infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'art. 410, comma 3, cod. proc. pen. è inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione, in quanto l'unico soggetto interessato al ricorso è la persona offesa che si sia opposta alla richiesta di archiviazione, mentre al Procuratore Generale è attribuito il diverso strumento processuale dell'avocazione, utilizzabile nei tempi previsti dall'art. 412 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)