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Sez. L, Sentenza n. 21797 del 14/10/2009 (Rv. 609907 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Nozione - Assegno di confine - Assoggettabilità a contribuzione previdenziale - Esenzione - Limiti temporali - Fattispecie relativa a contributi previdenziali trattenuti dalla P.A. datrice di lavoro sull'assegno di confine corrisposto a dipendenti della Dogana.
Stato
decisa il 2009-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609907-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Ai sensi del primo comma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, nella sua originaria formulazione (applicabile dal 1° gennaio 1996, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995, anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria), rientra nella nozione di retribuzione imponibile ai fini previdenziali tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, escluse, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 già indicato, le somme corrisposte al lavoratore - tra l'altro - a titolo di diaria o di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; successivamente l'art. 2 della legge n. 966 del 1977 e l'art. 2 della legge n. 425 del 1989 hanno stabilito che l'assegno di confine non ha natura retributiva, essendo lo stesso destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Peraltro, pur dopo la modifica dell'art 12 della legge n. 153 del 1969, operata dall'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986, come integrato dall'art. 5 del d.lgs. n. 314 del 1997, devono escludersi dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto; tale esenzione è stata ribadita dall'art. 38, comma 3, legge n. 146 del 1998, a norma del quale l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi da lavoro prestato nelle zone di frontiera da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Ne consegue che non é assoggettabile a ritenute previdenziali l'assegno di confine percepito dai dipendenti della Dogana nel periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 2000.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 20/12/1977 num. 966 art. 2, Legge 28/12/1989 num. 425 art. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 9 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 38 com. 3, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 5, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3 com. 3 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)