Sez. 5, Sentenza n. 13053 del 14/07/2004 (Rv. 574547 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Attività prestata nelle zone di frontiera - Da soggetti residenti nel territorio dello Stato - Assegno di confine - Assoggettabilità a tributo - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'assegno di confine non è assoggettabile ad imposta non già perché non abbia natura retributiva bensì perché l'art. 3, comma terzo, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986, come integrato dalla previsione di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 314 del 1997, ne ha stabilito, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, in ogni caso, l'esenzione, così come per tutti i redditi <<derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto>>, a prescindere dalla finalità - assistenziale o indennitaria - per cui sono corrisposti. Tale esenzione è stata ulteriormente affermata dall'art. 38, comma terzo, legge 8 maggio 1998, n. 146, che ha affermato l'operatività dell'esclusione dalla base imponibile anche per i redditi da lavoro prestato nelle zone di frontiera da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3 com. 3 lett. C, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 5, Legge 08/05/1998 num. 146 art. 38 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)