Sez. 5, Sentenza n. 6355 del 03/05/2002 (Rv. 554092 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Case da gioco - Ricavato della vendita dei biglietti d'ingresso - Natura di "introito connesso all'esercizio del gioco" - Esclusione - Conseguenze - Aliquota proporzionale del sessanta per cento, ai sensi del n. 7 della tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972 - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta sugli spettacoli e con riguardo alle case da gioco, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata con il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 -, il ricavato della vendita dei biglietti d'ingresso costituisce la generale base imponibile del tributo e non un "qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco" (che il penultimo comma del medesimo art. 3 considera come componente della speciale base imponibile delle case da gioco), atteso che, da un lato, l'accesso alle case da gioco non è necessariamente finalizzato all'esercizio dei giochi in esse praticati, e, dall'altro, le case anzidette costituiscono una "species" del più ampio "genus" delle sale da gioco. Ne consegue che, per la vendita dei biglietti d'ingresso nelle case da gioco, va applicata l'aliquota proporzionale del sessanta per cento, prevista dal n. 7 della tariffa allegata al citato d.P.R. n. 640 del 1972, e non quella proporzionale dell'otto per cento, stabilita dal n. 8 della tariffa stessa per il "provento lordo" delle case da gioco.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)