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Sez. 5, Sentenza n. 9775 del 24/04/2009 (Rv. 607837 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Contratto di sponsorizzazione - Proventi percepiti per l'organizzazione dello spettacolo - Assoggettabilità all'imposta - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607837-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta sugli spettacoli, l'art. 3, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nell'assoggettare ad imposizione "l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e dei sussidi corrisposti da persone o enti privati, nonché ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività", non si applica ai soli proventi percepiti nella fase della fruizione o del consumo dello spettacolo, ma anche a quelli riguardanti la fase anteriore del suo allestimento, riferendosi anche a categorie di erogatori che non si identificano con i consumatori dello spettacolo. Ne consegue che il corrispettivo versato dallo "sponsor" all'organizzatore dello spettacolo è soggetto all'imposta sugli spettacoli, stante la finalità dello "sponsor" di promuovere il proprio nome commerciale o il proprio marchio mediante l'abbinamento con lo spettacolo stesso, autonomamente organizzato, sempre che la prova della sponsorizzazione sia fornita dall'Amministrazione finanziaria, cui compete dimostrare in giudizio la fondatezza della pretesa impositiva, non operando in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondato l'assunto dell'Amministrazione secondo cui spettava al contribuente dimostrare che si trattasse di somme ricevute in adempimento di un contratto di pubblicità e non di sponsorizzazione).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)