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Sez. 1, Ordinanza n. 371 del 08/01/2025 (Rv. 673603-01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE | Udienza cd. cartolare o a "Trattazione scritta" - Art. 127-ter c.p.c. - Anticipazione della decisione - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673603-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE

In tema di udienza a trattazione scritta, l'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima, purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-ter c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati, diversamente configurandosi una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva disposto l'anticipazione dell'udienza di trattazione scritta ad horas, con provvedimento reso nella stessa data fissata per la nuova udienza).

Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)