diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10975 del 08/10/1992 (Rv. 478816 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Non riproposte (decadenza) | Domanda principale - Accoglimento in primo grado - Appellato vittorioso - Domanda subordinata non esaminata dal primo giudice - Riproposizione espressa - Necessità.
Stato
decisa il 1992-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478816-01

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Non riproposte (decadenza)

Qualora nel giudizio di primo grado sia stata proposta, con la domanda principale, altra domanda in via subordinata, l'appellato vittorioso, in seguito all'accoglimento della prima, è tenuto a riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione - in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello - la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., non potendo quest'ultima domanda rivivere per il solo fatto che quella principale sia stata respinta dal giudice d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)