Sez. L, Sentenza n. 6426 del 16/07/1996 (Rv. 498581 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Domanda riconvenzionale condizionata - Pronuncia di assorbimento in primo grado - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. - Sufficienza - Modalità nel rito del lavoro - Domanda subordinata rispetto ad altra della medesima parte - Accoglimento in primo grado - Accoglimento in appello della domanda principale - Conseguenze - Pronuncia di assorbimento della domanda subordinata - Appello contro la stessa domanda - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa ad interpretazione, quale pronuncia in rito, del "rigetto" di domanda condizionata per assorbimento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE
Nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia provveduto nel merito riguardo a una domanda riconvenzionale condizionata all'accoglimento della domanda principale, avendo rigettato quest'ultima domanda, non è richiesto l'appello incidentale ai fini della devoluzione nel giudizio di secondo grado della medesima domanda condizionata, essendo necessaria e sufficiente la sua mera riproposizione a norma dell'art. 346 cod. proc. civ. (con la memoria di risposta di cui agli art. 436 e 416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro). D'altra parte, nel caso in cui una domanda subordinata sia stata accolta in primo grado in relazione al rigetto della domanda principale della medesima parte, la pronuncia nel merito sulla stessa in appello resta condizionata al permanere della decisione negativa sulla domanda principale, con la conseguenza che l'accoglimento in appello di quest'ultima impone la riforma della pronuncia di accoglimento della subordinata, con la declaratoria del suo assorbimento, a prescindere dall'esistenza o meno di un'impugnazione riguardo ad essa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto, preliminarmente, che il "rigetto" della domanda riconvenzionale condizionata enunciato nel dispositivo della sentenza di primo grado dovesse essere interpretato come rigetto in rito per assorbimento, in base alle specificazioni contenute nella parte espositiva della sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)