Sez. 1, Sentenza n. 5657 del 09/11/1995 Cc. (dep. 07/12/1995) Rv. 203076 - 01
Difesa e difensori - Colloqui del difensore | Decreto di differimento - Mancata indicazione delle "specifiche ed eccezionali ragioni di cautela" - Nullità del provvedimento e del successivo interrogatorio - Mancata richiesta di differimento di quest'ultimo da parte dell'imputato - Irrilevanza.
Difesa e difensori - Colloqui del difensore
La mancata indicazione, nel decreto che, ai sensi dell'art. 104 cod. proc. pen., dispone il differimento dei colloqui tra imputato e difensore, delle "specifiche ed eccezionali ragioni di cautela", cui fa riferimento la citata disposizione normativa, dà luogo a una nullità di ordine generale afferente non solo il suindicato provvedimento ma anche il successivo interrogatorio di cui all'art. 294 cod. proc. pen., quando detto ultimo incombente sia stato effettuato senza che preventivamente l'imputato abbia avuto modo di consultarsi con il difensore, nulla rilevando in contrario che lo stesso imputato, pur avendone la possibilità, non abbia chiesto che l'interrogatorio venisse differito, ma si sia limitato alla formulazione (tempestiva) dell'eccezione; e ciò in quanto l'interessato non ha, in genere, alcun obbligo di attivarsi per consentire la sanatoria di nullità già verificatesi, né può trovare applicazione, nell'ipotesi data, il disposto di cui all'art. 134 cod. proc. pen., trattandosi di norma eccezionale concernente situazioni tutt'affatto diverse (sanatoria delle nullità di citazioni, avvisi e notificazioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 104, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)