Sez. 4, Sentenza n. 39827 del 12/07/2007 Cc. (dep. 29/10/2007) Rv. 237845 - 01
DIFESA E DIFENSORI - COLLOQUI DEL DIFENSORE | Differimento - Mancata motivazione del provvedimento - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Mancata eccezione prima dell'espletamento delle formalità di apertura dell'interrogatorio - Sanatoria - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI - COLLOQUI DEL DIFENSORE
Il provvedimento di differimento del colloquio con il difensore in vista della celebrazione dell'interrogatorio di garanzia è nullo se non motivato in ordine alle specifiche esigenze di cautela che ne hanno determinato l'adozione. Tale nullità è da ricomprendere tra quelle di ordine generale a regime intermedio e dunque, per essere trasmessa al successivo interrogatorio, deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182 cod.proc.pen. e cioè prima dell'espletamento delle formalità di apertura dell'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)