diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 25839 del 22/09/2025 (Rv. 676350-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione integrale o parziale delle spese - Presupposti - Soccombenza reciproca - Nozione.
Stato
decisa il 2025-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676350-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, nonché quando venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. (In applicazione del principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che eccepire l'inammissibilità dell'appello possa integrare gli estremi di una "domanda contrapposta", idonea a fondare la soccombenza reciproca tra le parti).

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)