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Sez. 3 - , Ordinanza n. 20888 del 22/08/2018 (Rv. 650435 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione integrale o parziale delle spese - Presupposti - Soccombenza reciproca - Nozione.
Stato
decisa il 2018-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650435-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)