Sez. 5, Sentenza n. 10666 del 24/06/1980 Ud. (dep. 21/10/1980) Rv. 146275 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*
Ad integrare l'elemento psicologico del reato di cui all'art 479 cod pen e sufficiente la coscienza e volonta della immutatio veri, consistente nell'attestazione di fatti o situazioni non conformi al vero, e nulla rilevando che si sia agito senza l'intenzione di arrecare danno o anche con la certezza di non produrre alcun nocumento o di non realizzare lucri non dovuti.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)