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Sez. 2, Sentenza n. 546 del 07/01/2011 Ud. (dep. 11/01/2011) Rv. 249444 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI | Riciclaggio - In genere - Delitto presupposto - Accertamento giudiziale - Compiuta individuazione della persona offesa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249444-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI

L'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l'accertamento dell'esatta tipologia del delitto non colposo presupposto e, in particolare, la precisa identificazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute, anche se il delitto presupposto sia delineato per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)