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Sez. 3, Sentenza n. 1626 del 28/05/1968 (Rv. 333404 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - LIQUIDAZIONE SEPARATA DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI DI PROCURATORE - DOVERE DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE GLOBALE DEI DIRITTI DI PROCURATORE E DELLE SPESE VIVE - LEGITTIMITA - SINDACATO IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333404-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - LIQUIDAZIONE SEPARATA DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI DI PROCURATORE - DOVERE DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE GLOBALE DEI DIRITTI DI PROCURATORE E DELLE SPESE VIVE - LEGITTIMITA - SINDACATO IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'esigenza di assicurare alle parti la possibilita di controllo sulla liquidazione delle spese giudiziali impone al giudice di liquidare separatamente gli onorari di avvocato ed i diritti di procuratore, ma non anche di tenere questi distinti dalle spese vive. In caso di liquidazione globale delle spese e dei diritti di procuratore si presume che essa sia stata operata in conformita alla nota presentata dalla parte, ed il Sindacato di legittimita e subordinato alla denunzia, da parte del ricorrente, di specifici errori compiuti dal giudice in tale liquidazione. (Conf. Alla sent. N. 2195-66, massima n. 324289).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)