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Sez. 1, Sentenza n. 1347 del 10/02/1994 (Rv. 485263 - 01)

Competenza civile - Incompetenza - Sentenza (efficacia) | Incompetenza dichiarata dal giudice originariamente adito - Contestazione nei successivi gradi del giudizio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485263-01

Competenza civile - Incompetenza - Sentenza (efficacia)

La sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, anche se pronunciata in tema di competenza per materia, se non è impugnata con l'istanza di regolamento (necessario) di competenza e il giudice indicato come competente non solleva conflitto, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., rende incontestabili l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata e la competenza del giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta, con la conseguenza che, nei successivi gradi del giudizio, né le parti, né il giudice possono rimettere in discussione l'incompetenza dichiarata dal giudice originariamente adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)