Sez. 3, Sentenza n. 1941 del 23/02/1998 (Rv. 512944 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) | Incompetenza dichiarata dal giudice adito - Mancata proposizione del regolamento di competenza, di ufficio o ad istanza di parte - Conseguenze - Contestazioni svolte nei successivi gradi di giudizio - Legittimità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA)
La sentenza dichiarativa della incompetenza (anche per materia) del giudice adito va impugnata con l'istanza di regolamento necessario di competenza (ove il giudice indicato come competente non sollevi conflitto di ufficio, ex art. 45 cod. proc. civ.), acquistando, in caso contrario, efficacia di giudicato (non più contestabile) tanto la statuizione di incompetenza del giudice che l'ha pronunciata quanto quella sulla (asserita) competenza dell'autorità dinanzi alla quale la causa sia stata tempestivamente riassunta. Ne consegue che, nei successivi gradi del procedimento, né le parti, né il giudice procedente hanno la facoltà di rimettere in discussione quanto stabilito, in tema di competenza, dall'autorità giudiziaria originariamente adita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)