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Sez. 3, Sentenza n. 10977 del 28/01/2016 Cc. (dep. 16/03/2016) Rv. 266488 - 01

SPORT | Provvedimento del Questore ex art. 6 L. n. 401 del 1989 - Oggetto della convalida - Obbligo di presentazione alla P.S. - Estensione al divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266488-01

SPORT

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, solo la misura impositiva dell'obbligo di presentazione alla autorità di polizia è soggetta al controllo del giudice per le indagini preliminari, mentre nessuna convalida il giudice deve e può effettuare in ordine al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, attesa la natura esclusivamente amministrativa di tale provvedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza del GIP nella parte in cui estendeva il suo controllo al provvedimento questorile di divieto di accesso - emesso ai sensi dell'art.6, comma primo, della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 - riducendone la durata).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)