diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14923 del 19/02/2004 Cc. (dep. 26/03/2004) Rv. 228896 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Divieto di accesso ad esse con obbligo di presentazione alla polizia - Provvedimento del Questore - Convalida - Controllo giurisdizionale - Ambito - Limiti.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228896-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, modificato dal D.L. n. 336 del 2001, convertito in legge n. 377 del 2001, è prescritta (e la mancata convalida è causa di inefficacia) soltanto in relazione all'obbligo di presentazione presso l'ufficio di polizia e non anche ai "divieti" imposti dal Questore ai sensi del comma primo della medesima disposizione. (In applicazione di questi principi la Corte ha osservato che, mentre la previsione di cui al primo comma del citato art. 6 va configurata come atipica misura interdittiva di competenza dell'Autorità di P.S., la previsione dell'obbligo di presentazione all'ufficio di P.S., di cui al secondo comma, ha carattere accessorio e strumentale, connotato, da un lato, dalla funzione di assicurare l'effettiva osservanza del provvedimento del Questore, ma incidente, dall'altro, sulla libertà personale del soggetto, cui impone uno specifico obbligo di "facere", sì che se ne rende necessaria la convalida, entro termini perentori, da parte dell'Autorità giudiziaria).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)