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Sez. 3, Sentenza n. 3005 del 07/05/1980 (Rv. 406765 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRELAZIONE AGRARIA EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - PRELAZIONE PATTUITA CONVENZIONALMENTE A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI - DIFFERENZE - PREVALENZA DELLA PRIMA SULLA SECONDA - LIMITI - CONTRASTO DI DETTA PREVALENZA CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA EX ART 3 COST - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406765-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRELAZIONE AGRARIA EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - PRELAZIONE PATTUITA CONVENZIONALMENTE A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI - DIFFERENZE - PREVALENZA DELLA PRIMA SULLA SECONDA - LIMITI - CONTRASTO DI DETTA PREVALENZA CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA EX ART 3 COST - INSUSSISTENZA.*

La prelazione agraria, prevista dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 a favore dell'affittuario (coltivatore diretto), del mezzadro, del colono e del compartecipante, realizza un postulato di ordine pubblico economico, annoverando i fondi rustici nella categoria dei beni privati d'interesse sociale, e, pertanto, prevale sulla prelazione pattuita convenzionalmente - ancorche con atto trascritto prima dell'entrata in vigore della legge suddetta - a favore di soggetti diversi, il cui diritto puo ridiventare operante solo quando il titolare della prelazione agraria abbia dichiarato di non volersene avvalere o abbia lasciato decorrere inutilmente il termine di trenta giorni dalla notificazione della proposta di alienazione. Tale prevalenza non e in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art 3 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)