Sez. U, Sentenza n. 5895 del 01/07/1997 (Rv. 505629 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Prelazione agraria e prelazione convenzionale - Caratteri e differenze - Prelazione agraria - Legittimazione passiva - Dell'acquirente (o dei successivi aventi causa) - Sussistenza - Del venditore - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Diversamente dalla prelazione convenzionale, avente carattere meramente obbligatorio (e dalla cui violazione può scaturire non altro che il diritto al risarcimento del danno), la prelazione prevista dalle leggi agrarie è dotata di efficacia reale, e può essere, pertanto, esercitata nei confronti dell'acquirente iniziale del bene o di un suo successivo avente causa, con la conseguenza che, sul piano processuale, legittimato passivo dell'azione di riscatto va considerato il solo acquirente del fondo (ovvero un suo successivo avente causa) e non anche il venditore, la cui presenza in giudizio sarà eventualmente evocabile, da parte del primo, in forza di una chiamata in garanzia cosiddetta "impropria".
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/10/1940 num. 1443 art. 102, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 3, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)