diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5543 del 25/01/1982 Ud. (dep. 03/06/1982) Rv. 154080 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - TELEGRAMMA ENUNCIANTE GENERICO MALORE - INSUFFICIENZA - CERTIFICATO MEDICO DEPOSITATO SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154080-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - TELEGRAMMA ENUNCIANTE GENERICO MALORE - INSUFFICIENZA - CERTIFICATO MEDICO DEPOSITATO SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*

Un telegramma enunciante un generico malore dell'imputato ed il prossimo invio di un certificato medico non è sufficiente a provare l'impedimento assoluto a comparire in udienza, né il giudice ha l'Obbligo di disporre accertamenti in base a ciò. D'altra parte, il deposito in cancelleria del certificato medico attestante la precisa natura della malattia, che avvenga successivamente alla pubblicazione della sentenza, non può invalidare il giudizio contumaciale, ostandovi il preciso disposto dell'art. 498, terzo comma, cod. proc. pen. (Conf mass n 105260; (Conf mass n 135323).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)