Sez. U, Sentenza n. 13617 del 31/07/2012 (Rv. 623442 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Diritto di ritenzione - Limiti - Trattenimento della carta di identità del cliente a garanzia del pagamento del compenso - Illecito disciplinare - Sussistenza - Fondamento.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
Il diritto di ritenzione, sancito per i professionisti dall'art. 2235 cod. civ. e ribadito per i notai dall'art. 93, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si riferisce ai soli documenti occorrenti per la dimostrazione dell'opera svolta. Ne consegue che il trattenimento della carta d'identità del cliente a garanzia del compenso per il pagamento dell'opera professionale prestata costituisce un comportamento affatto disdicevole, come tale idoneo ad integrare l'illecito disciplinare previsto dall'art. 147, lett. a), della legge n. 89 del 1913, come modificato dall'art. 30 del d.lgs. n. 249 del 2006, il quale configura come fattispecie rilevante ogni condotta del notaio che comprometta in qualunque modo, nella vita pubblica o privata, la sua dignità o reputazione, o il decoro e prestigio della classe notarile, ininfluente essendo, a tal fine, che il privato abbia aderito alla richiesta di consegnare il documento senza sentirsi costretto e che la conoscenza dell'episodio sia inizialmente rimasta circoscritta ai suoi unici due protagonisti.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 93, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2235, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)