Sez. 6 - 3, Sentenza n. 21203 del 13/10/2011 (Rv. 620006 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Illecito disciplinare di violazione del prestigio e decoro della professione notarile - Caratteri - Eco negativa nella comunità - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
In tema di illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, l'art. 147, lett. a), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all'interno della quale è punibile ogni comportamento, posto in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idoneo a compromettere l'interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si ponga in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento storico, dovendosi escludere che il verificarsi di un'eco negativa nella comunità integri un elemento costitutivo di tale illecito e che, tanto meno, occorra la prova della sua esistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi, nel ritenere illecita la condotta del notaio consistita nell'aver trattenuto indebitamente documenti e denaro appartenenti a terzi, con conseguente compromissione del decoro o del prestigio della classe notarile, aveva altresì fatto riferimento - senza che ciò integrasse un nuovo o diverso episodio di illecito disciplinare - al clamore suscitato dal fatto, in quanto verificatosi in una piccola comunità).
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)