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Sez. L, Sentenza n. 338 del 13/01/1995 (Rv. 489663 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Condizioni - Motivata prescrizione del medico specialista ex art. 13 D.L. n. 463 del 1983 - Desumibilità dal modulo I.N.P.S. di ammissione alle cure con indicazione dei previsti requisiti - Esclusione - Richiesta del lavoratore di ordinare all'I.N.P.S. l'esibizione della prescrizione - Omissione del relativo esame - Vizio di motivazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489663-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA

L'esistenza della motivata prescrizione del medico specialista, necessaria, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983, per la fruizione delle cure idrotermali fuori del periodo feriale e per il godimento del trattamento di malattia anche per la parte a carico del datore di lavoro, non può desumersi dal modulo INPS di ammissione alle cure recante la sola indicazione della ricorrenza dei requisiti di cui alla norma predetta; ma incorre nel vizio di omessa motivazione su punto decisivo il giudice che non esamini la richiesta del lavoratore di ordinare all'ente in possesso di detta prescrizione l'esibizione della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)