Sez. L, Sentenza n. 3139 del 17/03/1993 (Rv. 481428 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali | Fruizione di cure idrotermali in periodo extraferiale - Congedo straordinario retribuito - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali
Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983), ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 559 del 1987 e n. 297 del 1990, il beneficio del congedo straordinario retribuito per la fruizione di cure idrotermali può essere concesso dal datore di lavoro ed ottenuto dal lavoratore solo quando sia prodotta da quest'ultimo apposita prescrizione di medico specialista della U.S.L. (limitatamente ai lavoratori non avviati dall'I.N.P.S. o dall'I.N.A.I.L.) dalla quale risulti motivata attestazione circa la sussistenza di effettive attuali esigenze terapeutiche o riabilitative, tali che - pur a prescindere da una situazione d'indifferibilità - possano essere più efficacemente soddisfatte se le cure stesse siano praticate tempestivamente e, perciò, in periodo extraferiale. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che aveva ritenuto sufficiente una certificazione, autorizzativa di cura inalatoria, contenente la semplice diagnosi di "faringotonsillite cronica" e firmata da un sanitario della U.S.L. senza indicazione della specializzazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)